(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                Il presidente della giunta regionale
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo  1  della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30,
come modificato dall'articolo 1 della  legge  regionale  28  novembre
1988, n. 65, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2.  La  Regione  incentiva prioritariamente il perseguimento delle
seguenti finalita':
   a) contenimento della produzione di rifiuti;
   b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
   c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento  idoneo  alle
singole tipologie di rifiuti;
   d)  progressiva  riduzione  dello  smaltimento indifferenziato dei
rifiuti  urbani,  nonche'  delle  quantita'  e  pericolosita'   delle
frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
   e)  recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase
di smaltimento.
  2-bis. Con le medesime priorita' la Regione  promuove  altresi'  la
ricerca,   l'innovazione   tecnologica   e  l'informazione  volta  al
conseguimento degli stessi fini, nonche' al prolungamento della  vita
dei beni di consumo, alla riduzione degli scarti di produzione e alla
sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia
complessa".