(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il presidente della giunta regionale Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. La Regione incentiva prioritariamente il perseguimento delle seguenti finalita': a) contenimento della produzione di rifiuti; b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti; c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti; d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonche' delle quantita' e pericolosita' delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale; e) recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase di smaltimento. 2-bis. Con le medesime priorita' la Regione promuove altresi' la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'informazione volta al conseguimento degli stessi fini, nonche' al prolungamento della vita dei beni di consumo, alla riduzione degli scarti di produzione e alla sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa".